Art. 47-bis jobs act — Scopo, oggetto e ambito di applicazione
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(( Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita' di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione. 3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo' essere determinato in base alle consegne effettuate purche' in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita' di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario e' riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.)) 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 3 settembre 2019, n. 101
14Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 5 settembre 2019 al 3 novembre 2019 · versione 14 su Normattiva