Art. 47-bis jobs act — Scopo, oggetto e ambito di applicazione
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Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione
Testo vigente dal 3 novembre 2019 al 1 maggio 2026 · versione 15 su Normattiva