Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 e' determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, nonche' dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986 - 1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme gia' stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformita' a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali. La facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, e' riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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