Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Presso l'Agenzia e' costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attivita' previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attivita' contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia. All'inizio dell'attivita' della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attivita' di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:
- a)le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;
- b)l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale gia' previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;
- c)le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;
- d)le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;
- e)i criteri per l'ultimazione delle attivita' di liquidazione. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.
Testo in vigore dal 14 marzo 1986 al 1 maggio 1993
