Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Art. 21 — Sostanze ammesse
E' consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
