capo III — PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
- Art. 9 — Planimetria dei locali
- Art. 10 — Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento
- Art. 11 — Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti
- Art. 12 — Produzione di mosto cotto
- Art. 13 — Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello
- Art. 14 — Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva
- Art. 15 — Sostanze vietate
- Art. 16 — Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
- Art. 17 — Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento
- Art. 18 — Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto
- Art. 19 — Elaborazione dei vini frizzanti
- Art. 20 — Prodotti vitivinicoli biologici
- Art. 21 — Sostanze ammesse
- Art. 22 — Detenzione dei prodotti enologici e chimici
- Art. 23 — Impiego dei pezzi di legno di quercia