Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 27 — Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Le DOP e le IGP di cui all'articolo 26 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 26, ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art27 · fonte su Normattiva