Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacita' materiali e alle chiusure dei contenitori nei quali sono confezionati i vini a DO sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo 43, comma 1, in conformita' al presente articolo. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, e' riservata ai vini spumanti, salve deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria «vino frizzante» e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato», cosi' come definite dalla normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie e' consentito l'uso del tappo «a fungo», qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 centimetri. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni piu' restrittive. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie «spumanti», nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 millimetri di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una DOP o una IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo «a fungo». In tale ambito e' consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura. I vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacita' non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso e' fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione. Il contrassegno di cui al comma 6 e' utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC. Per tali vini, in alternativa al contrassegno, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, attribuito alla partita certificata dall'impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa all'organismo titolare del piano dei controlli. I consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facolta' di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilita' alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalita' da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato. Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche nonche' le modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi individuati al comma 8.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art48 · fonte su Normattiva