Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 28 — Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

Le DOP si classificano in:

  • a)denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
  • b)denominazioni di origine controllata (DOC). Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini a DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo italiano-francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e la menzione «Dež elma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate nell'etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art28 · fonte su Normattiva