Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

  • a)per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
  • b)per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • c)con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
  • d)con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
  • e)con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «DOCG» e «DOC»;
  • f)con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP;
  • g)per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
  • h)per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
  • i)con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
  • l)per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato;
  • m)per «registro nazionale delle varieta' di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
  • n)per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato;
  • o)per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
  • p)per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art3 · fonte su Normattiva