Art. 7 — Sanzioni
Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma. I proventi derivanti dall'attivita' sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. Resta ferma, per le attivita' di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Testo vigente dal 11 giugno 2022
