Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 11 — Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti

Il «mosto cotto» e' il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica. Il «filtrato dolce» e' il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti. Il «mosto muto» e' il mosto di uve la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti. L'«enocianina» e' il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto oppure solidificazione con trattamenti fisici.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art11 · fonte su Normattiva