Art. 36 — Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP
Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
