Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 60 — Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine

((I produttori e gli importatori)) diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro e' dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)).

Testo vigente dal 13 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art60 · fonte su Normattiva