Art. 66
Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varieta' di vite Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalita' per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varieta' o delle varieta' di vite.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
