Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 67 — Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza

Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art67 · fonte su Normattiva