Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, puo' disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art84 · fonte su Normattiva