Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  • a)il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
  • b)la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
  • d)il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art91 · fonte su Normattiva