Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Art. 91 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a)il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
- b)la legge 20 febbraio 2006, n. 82, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c)il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
- d)il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
