Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Art. 16 — Comunicazione per la detenzione e il confezionamento

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:

  • a)bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
  • b)prodotti vitivinicoli aromatizzati;
  • c)succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
  • d)le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
  • e)aceti. (( La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni. )) Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art16 · fonte su Normattiva