Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.
Testo vigente dal 28 febbraio 1992
