La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che puo' esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

Testo vigente dal 28 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;169~art18 · fonte su Normattiva