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E' vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art10 · fonte su Normattiva