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E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.
Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 19 marzo 1994
