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[1]La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola. La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[3]L'estratto etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente a grammi 2,80 e a grammi 4,00, riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,15, sempre riferiti a cento parti di sostanza secca.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 9 luglio 1971

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 443/1997

    Illegittimità dichiarata
    30 dicembre 1997

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), per difetto di rilevanza, poiché tale disposizione si limita a prescrivere le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti denominati <<pasta di semola di grano duro>> e <<pasta di semolato di grano duro>>, mentre nei giudizi 'a quibus' non si pone un problema di denominazione dei prodotti ai quali si riferiscono gli illeciti amministrativi oggetto di contestazione, ma solo di presenza, in quei prodotti, di ingredienti diversi da quelli autorizzati con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 30 della medesima legge. È altresì inammissibile la questione relativa all'art. 31 della legge n. 580 del 1967, in quanto tale disposizione ha ad oggetto la produzione di pasta con impiego di uova e ne prescrive le caratteristiche, mentre la possibilità di utilizzare anche nella fabbricazione delle paste all'uovo ingredienti diversi risulta disciplinata e sottoposta a limitazioni dal precedente articolo 30. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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  • Sentenza n. 57/1974

    Questione infondata
    6 marzo 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, secondo comma, e 35, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disposizioni per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Il legislatore, nel prescrivere, per la produzione e la vendita della pasta all'uovo, più appropriati criteri restrittivi di quelli di massima previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e vendita di sostanze alimentari, si è proposto di assicurare ai consumatori, anche nelle modalità di presentazione del prodotto, maggiori garanzie e una più incisiva tutela circa la natura, la composizione e le caratteristiche qualitative e quantitative e ciò al fine di eliminare ogni possibile abuso o induzione in errore.

    Art. 3 cost. · Art. 31 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 35 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art31 · fonte su Normattiva