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Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi, senza aggiunta di amido e fecole, con umidita' non superiore al 75 per cento, con ceneri non superiori al 2,5 per cento riferito a sostanza tale quale e con acidita' non superiore a 5 gradi. L'anidride carbonica svolta nella determinazione del potere fermentativo con il metodo di Hayduck deve raggiungere almeno una media di centimetri cubici 250 (ridotti a 00 e 760 millimetri).

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 16 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art37 · fonte su Normattiva