Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 febbraio 2001 n. 187.
Abrogato dal 6 giugno 2001
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), in quanto la predetta norma, prevedendo il divieto di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nella stessa legge, non assume, per la parte che rileva nel presente giudizio (in cui si tratta di una fattispecie di impiego di ingredienti diversi da quelli autorizzati), un rilievo autonomo, discendendo il suo contenuto prescrittivo da quello di altre disposizioni, tra le quali l'art. 30. Pertanto, le censure che investono l'art. 36 devono ritenersi assorbite in quelle concernenti l'art. 30 ed in questo senso devono essere ritenute prive di fondamento. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 30 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Nel giudizio 'a quò - avente ad oggetto la violazione del limite massimo di ceneri, cellulosa e acidità consentiti nella pasta alimentare secca - difetta di rilevanza la questione di costituzionalità intesa a caducare l'obbligo, per i produttori nazionali, di utilizzare esclusivamente semola o semolato di grano duro, avendo il giudice rimettente omesso del tutto di motivare in ordine ad un (neppure ipotizzato) nesso tra le due prescrizioni, tale che la caducazione della seconda esima effettivamente dal rispettare la prima. (Inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 28, 29 e 36, comma primo, della L. 4 luglio 1967 n. 580, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, comma primo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 1 cost. · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Manifesta inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza e perché comunque, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, ove, come nel caso, si ravvisi un contrasto fra la legge statale e la normativa comunitaria, il giudice nazionale deve procedere all'applicazione di quest'ultima (nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità europea). - Sulla esigenza della motivazione della ordinanza di rinvio in punto di rilevanza: ex plurimis, O. n. 416/1987; - Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: S. n. 170/1984 e O. nn. 274/1986 e 275/1986.
Art. 10 cost. · Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
La produzione e la messa in commercio della pasta integrale sono consentite - e non gia` vietate -, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 (e relativo regolamento di attuazione, d.P.R. 30 maggio 1953, n. 278) e dall'art. 32 della denunciata legge n. 580 del 1967. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 32 Cost. - degli artt. 27 e 36 della l. 4 luglio 1967, n. 580, denunziati in quanto vieterebbero la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale").
Art. 32 cost. · Art. 27 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Il potere della Corte costituzionale di giudicare in merito alla utilita` sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilita` di incidere sui diritti della iniziativa economica privata, concerne solo la rilevabilita` di un intento legislativo di perseguire il fine di utilita` sociale e la generica idoneita` dei mezzi predisposti per raggiungerlo, mentre ogni altra valutazione compete esclusivamente al legislatore.
Art. 41 cost. · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Provvedimento non massimabile.
Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che rispettivamente dispongono che le paste alimentari (escluse quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola e il semolato di grano duro e che è vietata la vendita o la detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte, sono costituzionalmente legittimi in riferimento all'art. 41 della Costituzione: premesso che in ordine all'utilità sociale (cui la Costituzione subordina la possibilità di incidere sui diritti di libertà economica), il sindacato della Corte costituzionale è limitato all'individuazione di un intento legislativo diretto a perseguire uno scopo socialmente utile e di una generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo, appare chiaro, sia dal contenuto delle norme impugnate, sia dai lavori preparatori della legge in esame, che il legislatore si propose due specifiche finalità (quella dell'incremento della produzione granaria e quella della tutela dei consumatori e della loro salute) che sicuramente presentano il requisito di essere rivolte a fini di utilità sociale.
Art. 41 cost. · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 36 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art36 · fonte su Normattiva