Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. Leggi il testo vigente →

[1]Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[3]La "farina tipo 00" puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). Nella "farina tipo 1" le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. E' consentita la produzione di farina denominata "farina integrale", avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10. E', altresi', consentita la produzione di farina denominata "farina tipo 2", purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10. E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 514/2000

    Questione inammissibile
    20 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità, per estraneità della censura (disparità di trattamento per assunta discriminazione in danno dei produttori nazionali nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari) al contenuto precettivo della disposizione denunciata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 588, in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione. A.G.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 515 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art7 · fonte su Normattiva