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[1]Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[3]La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, e' eseguita secondo le modalita' da stabilirsi con il regolamento. E' consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non e' soggetta al rispetto del valore granulametrico di cui sopra. E' consentita altresi' la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca. E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli in volucri di cui al successivo articolo 13.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 9 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art9 · fonte su Normattiva