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[1]Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[3]La prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto nella tabella per la semola, e' eseguita secondo le modalita' da stabilirsi con il regolamento. E' consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare esclusivamente alla panificazione; tale produzione non e' soggetta al rispetto del valore granulametrico di cui sopra. E' consentita altresi' la produzione di farina di grano duro, da destinare esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo 1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca. E' tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli in volucri di cui al successivo articolo 13.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1971, n.440
3La L. 8 giugno 1971, n.440 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova."
Testo in vigore dal 9 luglio 1971 al 6 giugno 2001
