Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della societa' risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente o ad uno o piu' soci. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle societa' di fatto o irregolari, in relazione all'attivita' della societa' medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla societa' risultante dalla regolarizzazione medesima. Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle societa' di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprieta' dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento della attivita' imprenditoriale. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze ne' di valore di avviamento.

Testo vigente dal 30 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-23;947~art2 · fonte su Normattiva