Le societa' di fatto gia' regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte gia' assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello gia' corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

Testo vigente dal 30 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-23;947~art4 · fonte su Normattiva