A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle societa' di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della societa'. In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto e' soggetto alle imposte di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine e' fissato al 31 dicembre 1984. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle societa' di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla societa' stessa.

Testo vigente dal 30 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-23;947~art3 · fonte del testo