Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Come già affermato dalla Corte, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri di direzione e di direttiva, e, a maggior ragione, di normazione. Non può perciò essere ricondotta a tale funzione la potestà del Ministro della sanità - prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107 - di emanare "norme di indirizzo e coordinamento", potestà che, essendo circoscritta alla generale "attuazione della presente legge", si caratterizza invece come diretta a costituire una fonte normativa secondaria, e quindi si qualifica come potestà regolamentare, che come tale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, non può, a differenza dalla potestà di indirizzo e coordinamento,concernere "materie riservate alla competenza regionale". Perciò - assorbiti gli altri profili dedotti sulla questione - l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990 va dichiarato illegittimo nella parte in cui qualifica le norme da emanarsi dal Ministro della sanità "norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome". Di conseguenza il Ministro resta autorizzato a porre norme di attuazione della legge n. 107, ma solo nell'ambito della competenza sua propria e delle autorità a lui sottordinate, e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400 del 1988, fermo restando, altresì che nelle materie riservate alle competenze regionali (e provinciali) in mancanza di leggi regionali (o provinciali) sugli stessi oggetti, possono continuare a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva, sempre che anche questi siano stati deliberati nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. - Sulla funzione di indiriazzo e coordinamento: S. nn. 389/1989, 345/1990, 560/1988 e 744/1988. - Sulle condizioni e limiti di applicabilità dei regolamenti statali nelle materie riservate alle competenze regionali: S. nn. 226/1986 e 165/1989.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art11 · fonte su Normattiva