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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della presente legge. Entro il termine di un anno dalla approvazione del piano sanitario nazionale secondo le procedure di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e quindi dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante dei piani sanitari regionali, al fine di una razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una piu' efficace tutela della salute dei donatori e dei cittadini. Ciascuna regione esercita le seguenti funzioni:

  • a)assicura, con riferimento all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la piu' ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e delle relative associazioni o federazioni alle fasi della programmazione dell'attivita' dei servizi trasfusionali;
  • b)cura la tenuta del registro del sangue, di cui all'articolo 1, comma 7;
  • c)provvede alla stipulazione delle convenzioni con le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'articolo 1, comma 8;
  • d)definisce l'ambito territoriale di competenza dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali;
  • e)individua tra i servizi di immunoematologia e trasfusione il servizio che esercita le funzioni di cui dall'articolo 8, comma 3;
  • f)provvede alla stipulazione delle convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4;
  • g)cura i rapporti con la sanita' militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 20, comma 5;
  • h)promuove la donazione di sangue e di emocomponenti e provvede all'aggiornamento del personale sanitario sulle tematiche relative all'utilizzazione del sangue e degli emoderivati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita', sulla base delle carenze segnatate dai centri regionali di coordinamento e compensazione all'Istituto superiore di sanita', predispone, sentita la Commissione di cui all'articolo 12, un progetto mirato ad incrementare la donazione di sangue periodica ed occasionale nei comuni delle regioni nelle quali non sia stata raggiunta l'autosufficienza del sangue donato rispetto alle esigenze, anche mediante il coinvolgimento degli stessi comuni in attivita' di promozione e di supporto rispetto all'associazionismo. Il progetto di cui al comma 4 prevede le iniziative piu' opportune tese a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare i potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo dei donatori al fine del raggiungimento dell'autosufficienza.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 14 febbraio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 febbraio 1991

    Come già affermato dalla Corte, la funzione governativa di indirizzo e coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare che si distingue da altri poteri di direzione e di direttiva, e, a maggior ragione, di normazione. Non può perciò essere ricondotta a tale funzione la potestà del Ministro della sanità - prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107 - di emanare "norme di indirizzo e coordinamento", potestà che, essendo circoscritta alla generale "attuazione della presente legge", si caratterizza invece come diretta a costituire una fonte normativa secondaria, e quindi si qualifica come potestà regolamentare, che come tale, ai sensi dell'art. 17, primo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, non può, a differenza dalla potestà di indirizzo e coordinamento,concernere "materie riservate alla competenza regionale". Perciò - assorbiti gli altri profili dedotti sulla questione - l'art. 11, primo comma, della legge n. 107 del 1990 va dichiarato illegittimo nella parte in cui qualifica le norme da emanarsi dal Ministro della sanità "norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome". Di conseguenza il Ministro resta autorizzato a porre norme di attuazione della legge n. 107, ma solo nell'ambito della competenza sua propria e delle autorità a lui sottordinate, e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, quarto comma, della legge n. 400 del 1988, fermo restando, altresì che nelle materie riservate alle competenze regionali (e provinciali) in mancanza di leggi regionali (o provinciali) sugli stessi oggetti, possono continuare a sussistere regolamenti statali con efficacia dispositiva o suppletiva, sempre che anche questi siano stati deliberati nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988. - Sulla funzione di indiriazzo e coordinamento: S. nn. 389/1989, 345/1990, 560/1988 e 744/1988. - Sulle condizioni e limiti di applicabilità dei regolamenti statali nelle materie riservate alle competenze regionali: S. nn. 226/1986 e 165/1989.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art11 · fonte su Normattiva