Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 2005, n. 219.
Abrogato dal 11 novembre 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanità da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e ciè nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art24 · fonte su Normattiva