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E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967. Sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 14 febbraio 1991
