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E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della predetta legge n. 592 del 1967. Sino alla data di emanazione delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 14 febbraio 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1991

    Illegittimità dichiarata
    6 febbraio 1991

    Per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 11, comma primo, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (ved. massima H) anche l'art. 12, quarto comma, concernente le proposte al Ministro della sanità da parte della commissione ivi prevista, e l'art. 24, vanno riconosciuti illegittimi, ma soltanto per l'aspetto strettamente conseguenziale all'accoglimento parziale della questione relativa all'art. 11, primo comma, e quindi limitatamente all'inciso, che figura in entrambe, "di indirizzo e coordinamento". Riguardo all'art. 24 va tuttavia precisato che la permanente vigenza - che esso prevede - delle disposizioni, non incompatibili con la nuova legge, del vecchio regolamento esecutivo (d.P.R. n. 1256 del 1971) adottato per la precedente legge sul sangue (legge n. 562 del 1967), va intesa nei limiti in cui esse siano applicabili, e ciè nei limiti in cui non sussistano nella stessa materia leggi regionali.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 11 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati · Art. 1 Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-04;107~art24 · fonte su Normattiva