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La concessione di cui al precedente art. 2 puo' essere accordata alle seguenti condizioni:
- a)l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della Rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
- b)la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
- c)l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
- d)l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni, in Italia;
- e)il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione, e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;
- f)la, stazione non puo' far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- g)qualsiasi variazione nella consistenza e nelle caratteristiche degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- h)per il controllo delle caratteristiche degli impianti la Rappresentanza estera deve impegnarsi ad aderire alle richieste di accesso ai locali della stazione da parte di funzionari del Ministero delle poste e' delle telecomunicazioni, debitamente autorizzati.
Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008
