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L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 215, e' sostituito dal seguente: "E' vietato di far uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche delle navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezza ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misure sanitarie. L'autorita' marittima portuale ha facolta' di procedere alla chiusura a chiave e al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrita' dei sigilli. Il dissuggellamento e la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo e richiesta di soccorso e sempreche' manchi la possibilita' di comunicare comunque con la terra ferma. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte e al ripristino della funzionalita' degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa marina, all'uopo incaricati. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente".

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1959-05-09;394~art7 · fonte del testo