Nel primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di diritto amministrativo - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art33 · fonte su Normattiva