Limitatamente ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' di servizio richiesti nelle carriere direttive degli enti ospedalieri, degli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione ai concorsi di direttore amministrativo e di vice direttore amministrativo sono ridotti della meta'. Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, per i concorsi di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il servizio richiesto, non inferiore a tre anni, puo' essere stato prestato anche presso comuni, province o amministrazioni dello Stato. I vice direttori amministrativi di ruolo che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e che da almeno 18 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono, in modo continuativo, per incarico, supplenza o interinato, il posto di direttore amministrativo vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel predetto posto.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art51 · fonte su Normattiva