Nel primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo la parola: "equipollente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "La commissione esaminatrice e' composta da: il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente; un professore universitario di diritto amministrativo - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente; un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art32 · fonte su Normattiva