Il primo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Per i concorsi a posti di capo dei servizi sanitari ausiliari sono richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per capo-sala ed inoltre una anzianita' di regolare servizio non inferiore a tre anni in qualifica di caposala presso ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art39 · fonte su Normattiva