Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione, come titolo nei concorsi, il servizio reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 65 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e' valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art40 · fonte su Normattiva