Il primo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e' sostituito dal seguente: "I requisiti per l'ammissione ai concorsi per personale di assistenza diretta sono i seguenti: diploma o abilitazione professionale; non aver superato i 35 anni, fatta eccezione per coloro che sono in regolare servizio presso ospedali, cliniche universitarie ovvero scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie; per il concorso a posti di capo-sala, aver prestato regolare servizio come infermiere professionale o rispettivamente vigilatrice d'infanzia in ospedali, cliniche universitarie o scuole per infermieri che prevedano, in base a convenzione, un tirocinio pratico presso ospedali o cliniche universitarie, per almeno tre anni, essere in possesso del diploma di abilitazione a mansioni direttive e non aver superato i 40 anni di eta', fatta eccezione per il personale in servizio regolare presso lo stesso ospedale".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art38 · fonte su Normattiva