Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti: "I sanitari in servizio di ruolo possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' nazionale o regionale. I sanitari che abbiano conseguito la idoneita' nella corrispondente qualifica o disciplina in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 9 agosto 1954, n. 653, e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al relativo esame di idoneita', possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella corrispondente qualifica e disciplina a prescindere dal possesso della idoneita' nazionale o regionale. Gli aiuti dirigenti di ruolo che siano in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a primario possono partecipare ai concorsi di assunzione in detta qualifica della stessa disciplina a prescindere dal possesso dell'idoneita' nazionale. Il Ministro per la sanita' predispone distinti elenchi dei sanitari di cui ai precedenti commi secondo la qualifica e la disciplina. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata domanda di inclusione negli elenchi predetti".
Testo vigente dal 19 maggio 1975
