Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico e' sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare. 1 I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' conseguito l'idoneita' di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 febbraio 1979, n. 46

1

La L. 7 febbraio 1979, n. 46 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, e' sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge".

Testo vigente dal 6 marzo 1979

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