Le amministrazioni ospedaliere devono procedere alla nomina diretta in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora entro il termine di cui al precedente comma le amministrazioni ospedaliere non abbiano provveduto ad adottare le deliberazioni di nomina diretta in ruolo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'adozione delle deliberazioni e per i successivi adempimenti.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art70 · fonte su Normattiva