Tutto il personale che da almeno un anno presta servizio continuativo in base a convenzione stipulata con l'ente ospedaliero ai sensi delle vigenti disposizioni nell'ospedale o negli istituti e cliniche universitarie o nei centri trasfusionali con l'osservanza dell'orario normale di servizio stabilito per i dipendenti ospedalieri, qualora la convenzione decada o non sia rinnovata, ha diritto, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il corrispondente posto e sempre che esista nell'organico dell'ente ospedaliero un analogo posto vacante o sia istituito entro un anno dalla decadenza o dal mancato rinnovo della convenzione, alla nomina diretta in ruolo nel posto ovvero, nel caso di piu' aventi diritto, al concorso interno riservato per il posto stesso. Ai fini del computo della richiesta anzianita' di servizio di un anno si deve tener conto cumulandoli anche dei servizi prestati in base a convenzione in altre qualifiche presso il medesimo ente o presso altro ente ospedaliero. Ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per ricoprire il posto i servizi di cui sopra sono equiparati al servizio di ruolo. Al personale sanitario e' in ogni caso richiesto il requisito dell'idoneita' nella qualifica e disciplina.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art71 · fonte su Normattiva