Le amministrazioni ospedaliere sono tenute entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a compiere con deliberazione consiliare la ricognizione dei posti vacanti d'organico che non ricadono nell'ambito di applicazione delle norme contenute al titolo terzo della presente legge, dandone immediata comunicazione alla giunta regionale e successivamente provvedono ad indire i relativi pubblici concorsi, fatta salva l'applicazione dell'articolo 66. Sono altresi' tenute ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 66 a formulare con deliberazione consiliare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna qualifica e disciplina la graduatoria dei sanitari aventi diritto ai benefici stessi, in relazione ai titoli posseduti da ciascun sanitario da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. All'uopo i sanitari interessati debbono presentare, a pena di decadenza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda di inclusione nelle predette graduatorie.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art73 · fonte su Normattiva