I direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vice direttori sanitari, gli aiuti in possesso della prescritta idoneita' nella qualifica e disciplina, nonche' gli assistenti, gli ispettori sanitari e i farmacisti che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per piu' di sei mesi, abbiano prestato regolare servizio non di ruolo continuativo ovvero abbiano esercitato le funzioni di cui all'articolo 62 della presente legge in un posto successivamente ricoperto da altro sanitario che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, in relazione ai titoli posseduti, ad essere chiamati in servizio per qualsiasi necessita' di sostituzione, interinato, supplenza o incarico che si verifichi nell'ambito dell'ente, nonche' ad essere nominati in ruolo nei posti che, successivamente all'applicazione delle norme di cui al presente titolo, siano o si rendano comunque disponibili nell'ambito dell'ente nelle rispettive qualifiche e discipline o, a domanda, in qualifiche inferiori nella stessa disciplina o in disciplina considerata affine ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art66 · fonte su Normattiva